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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ LINUXTRENT ”

Titolo I – Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione e sede
Ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita
l’Associazione di promozione sociale denominata “LinuxTrent”, con sede in Provincia di Trento nel
Comune in cui il Presidente ha la propria residenza.
Essa opera nel territorio della Provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed
internazionale, qualora si prospettino collaborazioni con altre associazioni od istituzioni che ne
condividano gli scopi.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

Art.2 – Definizioni
a) Software Libero – Un programma per elaboratore elettronico è software libero se chi esegue
il programma gode delle quattro libertà fondamentali:

  • Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo (libertà 0).
  • Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L’accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
  • Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).
  • Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L’accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.

b) Hardware Libero – Un dispositivo è hardware libero se per tutte le informazioni per la sua realizzazione sono garantite le quattro libertà che definiscono il software libero.

c) Diritti Digitali – Indicano quella serie di azioni che sarebbero normalmente permesse in accordo con i diritti dell’individuo come essi esistono in ogni altro aspetto della vita, ma il cui esercizio tende ad essere limitato o negato nell’ambito della tecnologia digitale. Il rispetto di questi diritti permette agli individui di agire liberamente per mezzo di dispositivi tecnologici e delle comunicazioni via rete, e di esercitare pienamente la sovranità, stabilita dalla legge, sulle informazioni che li riguardano.

d) Dati e Contenuti Aperti – Un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo.

Art.3 – Scopi
L’Associazione “LinuxTrent” non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e
promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori Software e dell’Hardware
Liberi, della tutela dei Diritti Digitali delle persone e della diffusione dei Dati Aperti, nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela
degli interessi economici degli associati.
L’Associazione si propone le seguenti finalità:

  • Promuovere la cultura dell’eticità e sostenibilità per le persone delle soluzioni informatiche.
  • Migliorare la consapevolezza delle persone nell’uso e nello sviluppo di strumenti e servizi nell’ambito delle tecnologie informatiche.
  • Aumentare la fruibilità del patrimonio informativo pubblico e delle soluzioni per la sua gestione, da considerare come bene comune per tutta la cittadinanza.
  • Sostenere e diffondere il pluralismo dei servizi e delle soluzioni informatiche, e la parità di condizioni nell’accesso alle reti di comunicazione.
  • Incentivare e sostenere l’attitudine alla collaborazione in realizzazioni comuni, anche al di là del campo informatico, che risultino liberamente accessibili a tutti e che migliorino la condizione e le prospettive di tutta la collettività, in una visione della libertà che tenga in primo piano la persona.

Art.4 – Attività
Per raggiungere gli scopi appena menzionati l’Associazione “LinuxTrent” potrà svolgere le seguenti
attività:
• Organizzare e partecipare a manifestazioni per promuovere la consapevolezza sulla
sostenibilità ed eticità delle soluzioni informatiche e sui Diritti Digitali.
• Promuovere e curare la gestione di dimostrazioni aperte al pubblico e relative alle soluzioni
informatiche libere;
• Favorire e sostenere, anche finanziariamente, la produzione di codice informatico libero e
materiale divulgativo sull’informatica libera;
• Promuovere ed organizzare seminari, convegni, dialoghi, tavole rotonde ed altri eventi di
tipo culturale e formativo, di tipo gratuito e aperti a tutti, per diffondere presso il pubblico le
tematiche fondamentali di cui l’Associazione si occupa;
• Organizzare eventi ed iniziative di tipo didattico per gli associati, quali ad esempio corsi di
formazione, anche dietro corrispettivo;
• Utilizzare tutti gli strumenti informatici congruenti con gli scopi dell’associazione, al fine di
divulgare e far conoscere le tematiche di cui l’Associazione si occupa, oltre a pubblicizzarne
l’attività;
• Collaborare, mantenere, sviluppare i rapporti con altre associazioni, così come con altri
soggetti privati e pubblici, aventi finalità analoghe o similari che operino principalmente a
livello locale e provinciale, ma se necessario anche nazionale e internazionale, anche
stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art.5 – Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali
della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono aderire anche gli enti giuridici
interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.
Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al
Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve
essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei
regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Contro l’eventuale diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea
ordinaria utile.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 – Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi
nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti
dell’Associazione.

Art.7 – Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati
annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della
quota associativa.
I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in
Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare,
ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e
dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione.
Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione,
e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell’ente.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 – Prestazioni degli associati
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle
attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità
l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o
professionale, anche ricorrendo a propri associati.
È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde:
• per decesso;
• per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 60 giorni dal termine di
versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
• per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il
quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo
della relativa notifica scritta;
• per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per
comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni
degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è
possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere
all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione
dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si
intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto
di voto.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi sociali

Art.10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono elettive e non remunerate. L’elezione degli organi dell’Associazione
non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di
partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.11 – L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e
funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il
versamento della quota associativa annuale.
Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta
all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o
rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della
maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.
La convocazione deve pervenire, per lettera o per email, ai soci almeno otto giorni prima della data
della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione,
oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione non può essere
fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un
altro associato munito di delega. E’ ammessa una sola delega per associato.
I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità.
Per le votazioni si procede con voto palese.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato
indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un
verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito
Libro, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.12 – Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea ordinaria deve:
• discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio
Direttivo;
• elaborare il programma delle attività sociali;
• elegge il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario;
• discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell’Associazione;
• deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
dall’Associazione;
• discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà
più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero
degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati
presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 – Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli
associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è
richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.

Art.14 – Assemblea in videoconferenza
L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si
trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente,
e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione
del verbale sul relativo Libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal
Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.15 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri,
compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea
all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato
dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.
È compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la
tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal
Presidente; il Segretario è inoltre responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.16 – Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal
presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta
il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera o per email, che deve pervenire ai
consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo,
dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancatorispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i
consiglieri.
Sono ammesse le riunioni in audio e/o video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo
13 per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di
entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario
verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima
della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione;
qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, la quale provvederà
alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima
Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il
vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni
l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.

Art. 18 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci tra i suoi componenti.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Resta in carica due anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera assembleare,
con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal
Segretario.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li
presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente
convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV
Norme sul patrimonio dell’Associazione

Art.19 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
• quote associative e contributi degli aderenti;
• contributi di privati;
• contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmirealizzati nell’ambito dei fini statutari;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
• donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione;
• ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio
Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.

Art.20 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto
consuntivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei
dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni associato, previa
richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.21 – Divieto di distribuzione degli utili
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo V
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione
di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.23 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 383 del
2000, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

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