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Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16

Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 – Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti.

Link al sito ufficiale della provincia di Trento: Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16

 

Testo vigente dal 15 agosto 2012

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2012, n. 16

Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti

(b.u. 31 luglio 2012, n. 31)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e oggetto

1.   La Provincia riconosce la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonché riconosce le elevate potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nel produrre:

a)   il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

b)   la maggiore competitività del sistema economico trentino;

c)   lo sviluppo sostenibile del territorio;

d)   la maggiore efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa;

e)   la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario digitale.

2.   Con questa legge la Provincia definisce obiettivi, ruoli e strumenti attraverso i quali garantire le finalità di cui al comma 1 derivanti dall’utilizzo diffuso delle ICT.

Art. 2

Obiettivi

1.   Per il perseguimento delle finalità individuate dall’articolo 1, la Provincia favorisce lo sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale attraverso:

a)   un processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale;

b)   la semplificazione amministrativa e l’integrazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

c)   la qualità, l’accessibilità, l’orientamento all’utenza dei servizi pubblici e la realizzazione di un modello unitario di pubblica amministrazione verso il cittadino;

d)   la rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili;

e)   l’utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;

f)   il coinvolgimento degli utenti nelle attività della pubblica amministrazione;

g)   l’accessibilità e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico;

h)   l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa;

i)   il contenimento della spesa pubblica attraverso l’uso diffuso delle ICT;

j)   l’attenzione ai temi del risparmio energetico derivante dall’uso delle ICT.

2.   Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l’utilizzo dei risultati della ricerca nell’individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, l’orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione.

Art. 3

Strumenti

1.   Gli obiettivi indicati all’articolo 2 sono perseguiti in particolare mediante:

a)   la realizzazione sul territorio di una infrastruttura per l’accesso alla larga banda;

b)   la formazione di un sistema territoriale di amministrazione digitale, che realizzi l’integrazione e l’uniformazione dei servizi resi dal sistema pubblico;

c)   l’adozione e l’utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati su standard aperti;

d)   l’istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino;

e)   l’individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di innovazione e nelle attività della pubblica amministrazione, nonché per lo sviluppo della cultura digitale.

Capo II

Disposizioni in materia di telecomunicazioni per lo sviluppo della larga banda

Art. 4

Promozione dell’infrastruttura di telecomunicazioni in larga banda

1.   La Provincia riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del territorio e per l’innovazione della pubblica amministrazione.

2.   La Provincia realizza l’infrastruttura di telecomunicazione in larga banda, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).

Capo III

Disposizioni per la realizzazione del sistema informativo elettronico trentino (SINET)

Art. 5

Sistema informativo elettronico trentino (SINET)

1.   E’ istituito il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione.

2.   Il SINET rappresenta l’evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (SIEP), già disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale.

3.   Il SINET valorizza le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l’interoperatività e l’integrazione.

4.   Il SINET è costituito dai seguenti elementi:

a)   la rete di telecomunicazione della pubblica amministrazione che, in accordo agli standard di servizi di connettività e interoperabilità di base definiti a livello nazionale (sistema pubblico di connettività SPC) e utilizzando l’insieme di tecnologie disponibili, consente l’interconnessione sicura e veloce delle pubbliche amministrazioni del territorio trentino e di queste con il sistema della pubblica amministrazione italiana ed europea;

b)   i sistemi di cooperazione che aderiscono agli standard di cooperazione applicativa definiti a livello nazionale ed europeo e che permettono l’interconnessione con la rete della pubblica amministrazione centrale e con le reti telematiche regionali ed europee, per favorire la cooperazione dei processi amministrativi;

c)   i sistemi di identificazione e accesso che, attraverso l’utilizzo delle tecnologie disponibili, garantiscono, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, l’accesso ai dati e alle risorse da parte dei soggetti legittimati ad accedervi;

d)   le piattaforme per l’erogazione multicanale dei servizi che consentono l’accesso alle informazioni e ai servizi, inclusi quelli di pagamento, attraverso il mezzo più idoneo per le diverse categorie di cittadini;

e)   i sistemi di gestione documentale e protocollo federato quali strumenti che favoriscono la dematerializzazione dei documenti e dei procedimenti, nonché la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni trentine;

f)   i sistemi di elaborazione in grado di garantire l’erogazione dei servizi applicativi in condizioni di continuità e sicurezza, promuovendo l’integrazione e la condivisione delle risorse elaborative tra i soggetti del sistema pubblico trentino per ottimizzare gli investimenti e favorire la flessibilità nell’approvvigionamento delle risorse medesime;

g)   i sistemi applicativi di interesse trasversale alle pubbliche amministrazioni del Trentino, quali il controllo di gestione, la gestione del personale, la contabilità che, anche attraverso i sistemi di cui alla lettera f), possono essere erogati in modalità di servizi a tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino;

h)   i sistemi applicativi verticali a supporto dei settori di attività amministrativa.

5.   I servizi resi nell’ambito del SINET sono forniti ai seguenti soggetti aderenti:

a)   la Provincia;

b)   i comuni e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino);

c)   gli enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;

d)   altri enti o organismi pubblici individuati con provvedimento della Giunta provinciale.

6.   Il SINET costituisce lo strumento per migliorare i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle loro forme associative; in relazione a ciò i predetti soggetti sono coinvolti nella valutazione delle scelte e dell’operato del SINET.

7.   Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i processi, le regole ed i rapporti funzionali che governano la cooperazione tra i soggetti aderenti individuati al comma 5 e le modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 6, per l’attuazione, l’evoluzione e l’esercizio del SINET, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione di questo capo.

Art. 6

Interesse pubblico del SINET

1.   Il SINET, il suo sviluppo e la sua gestione sono considerati di interesse preminente per il raggiungimento delle finalità dell’articolo 1.

2.   La Provincia può assumere a suo totale o parziale carico l’onere finanziario per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dei soggetti aderenti.

Capo IV

Disposizioni per la diffusione del software libero e a codice sorgente aperto, degli standard aperti e per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

Art. 7

Promozione del pluralismo informatico

1.   La Provincia, nel rispetto della normativa statale in materia, promuove il pluralismo informatico, garantisce la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l’eliminazione di ogni barriera derivante dall’uso di standard non aperti, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 8

Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto

1.   La Provincia, anche mediante l’adozione di piani di migrazione, utilizza programmi basati su licenze di software libero e a codice sorgente aperto (FLOSS) nei suoi sistemi informatici, secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.

2.   La Provincia assicura il rilascio secondo licenze FLOSS delle applicazioni sviluppate per proprio conto e ne cura la pubblicazione del codice sorgente, anche rendendolo disponibile sul proprio sito istituzionale. Per le proprie applicazioni in gestione alla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia si impegna a pubblicarne entro novanta giorni sul sito istituzionale l’elenco con una breve descrizione delle principali funzionalità fatte salve quelle per le quali sussistono esigenze di salvaguardia e riservatezza del proprio patrimonio.

3.   La Provincia promuove e sostiene sul territorio le buone prassi nelle ICT basate sull’adozione e l’utilizzo di dati e di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti e sullo sviluppo e l’adozione di software rilasciati con licenza FLOSS.

Art. 9

Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

1.   La Provincia, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.

2.   Per gli scopi indicati dal comma 1, la Provincia utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet e utilizzando formati aperti definiti secondo gli standard internazionali.

3.   Fatti salvi i casi eccezionali indicati dalla deliberazione di cui all’articolo 12, i dati indicati dal comma 1 sono accessibili gratuitamente e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

4.   I dati, ed i relativi metadati, indicati dal comma 1 sono pubblicati al livello massimo possibile di granularità.

5.   Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, predisposte in conformità al decreto legislativo n. 36 del 2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali.

Art. 10

Scambio di dati e documenti con l’esterno

1.   La Provincia, sentito il comitato permanente per l’evoluzione del SINET istituito ai sensi dell’articolo 22, costituisce e mantiene aggiornato il repertorio ufficiale dei formati che devono essere utilizzati dalla Provincia per la pubblicazione e la comunicazione con l’esterno, per le diverse tipologie di dati e documenti informatici e di quelli che possono essere accettati per le tipologie di dati e documenti informatici in ingresso.

Art. 11

Istruzione

1.   La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, ne promuove l’utilizzo nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.

2.    Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel rispetto dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo promuovono l’utilizzo del FLOSS nelle loro attività didattiche.

3.   La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale.

Art. 12

Attuazione

1.   La Giunta provinciale, sentito il comitato permanente per l’evoluzione del SINET istituito dall’articolo 22, entro centottanta giorni dalla nomina del comitato stesso, definisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione di questo capo, compresi:

a)   le modalità e i tempi per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 in materia di pubblicazione di dati e documenti;

b)   l’elenco dei formati di cui all’articolo 10, anche con riferimento a standard internazionali;

c)   le modalità di adozione dei piani di migrazione all’uso del FLOSS nei sistemi informatici della Provincia;

d)   le modalità di adozione dei formati standard aperti;

e)   la promozione del FLOSS, l’uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti nel territorio provinciale da parte delle pubbliche amministrazioni;

f)   la promozione della ricerca negli ambiti individuati da questo capo;

g)   la promozione del tema dell’adozione dei formati aperti e standard, del FLOSS e della pubblicazione di dati e contenuti aperti nell’ambito dell’aggiornamento degli insegnanti e dei tecnici operanti nella scuola.

Capo V

Polo archivistico digitale territoriale del Trentino

Art. 13

Istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino

1.   Per le finalità individuate dall’articolo 1 e per gli obiettivi definiti dall’articolo 2, nell’ambito del SINET può essere istituito il polo archivistico digitale territoriale del Trentino, per promuovere la cultura ed erogare i servizi per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e l’archiviazione digitale dei documenti.

2.   Il polo eroga i propri servizi alle organizzazioni del settore pubblico trentino e, ove consentito dalla vigente normativa, alle organizzazioni private.

3.   La Giunta provinciale approva con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di questa legge, il progetto di fattibilità del polo archivistico.

4.   Le funzioni indicate dal comma 1 sono assicurate nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Capo VI

Disposizioni per la promozione della partecipazione degli utenti alle attività della pubblica amministrazione trentina e per lo sviluppo della cultura digitale

Art. 14

Partecipazione ai processi democratici

1.   La Provincia riconosce l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali della pubblica amministrazione e la centralità dell’utente nei processi di erogazione dei servizi. La Provincia riconosce altresì il ruolo abilitante che le ICT rivestono in tali processi.

2.   La Provincia promuove forme di partecipazione dei cittadini ai processi democratici di formazione delle decisioni, tenendo in particolare cura il superamento di qualsiasi barriera economica, sociale ed educativa all’esercizio di questo diritto.

Art. 15

Partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi

1.   La Provincia identifica nei cittadini, imprese e loro associazioni una risorsa in grado di contribuire positivamente alla realizzazione di servizi di maggiore qualità e minor costo. In tale ottica, la Provincia promuove modalità di sviluppo ed erogazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, abilitati dall’utilizzo delle ICT, che prevedano il continuo coinvolgimento degli utenti.

2.   La Provincia promuove la rispondenza dei servizi del comma 1 alle esigenze degli utenti, anche attraverso periodiche rilevazioni del grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.

Art. 16

Progetti di e-government

1.   Nell’ambito del piano generale di sviluppo del SINET (PGSS), di cui all’articolo 21 e in accordo con i principi degli articoli 14 e 15, la Provincia promuove e sostiene i progetti di e-government ad alto contenuto innovativo, con particolare attenzione a quelli volti a perseguire la partecipazione alle iniziative e ai bandi nazionali ed europei.

2.   I progetti previsti dal comma 1 garantiscono:

a)   l’utilizzo di ambienti di apprendimento a distanza, sia per la promozione dell’alfabetizzazione digitale, che per il miglioramento delle capacità professionali;

b)   l’erogazione di servizi in mobilità per favorire l’utilizzo dei servizi e delle relative modalità di interazione con la pubblica amministrazione, attraverso le funzionalità dei dispositivi mobili largamente diffusi tra la popolazione;

c)   l’accesso ai servizi sulla base della propria posizione geografica per consentire una maggiore personalizzazione e contestualizzazione dei servizi resi.

Art. 17

Iniziative per lo sviluppo della cultura digitale

1.   La Provincia promuove le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi di diffusione della cultura digitale, nel rispetto delle seguenti finalità:

a)   favorire lo sviluppo della domanda da parte dei cittadini di competenze e strumenti per il superamento del divario digitale;

b)   intervenire su target specifici per gruppi e categorie di cittadini;

c)   promuovere attività di formazione iniziale e permanente, anche attraverso la diffusione sul territorio provinciale di circoli della conoscenza e di minidistretti di informatica.

2.   Le iniziative possono includere la concessione di contributi finalizzati all’acquisizione di strumenti tecnologici e non che, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1, consentano la crescita culturale rispetto alle tecnologie ICT.

3.   La Giunta provinciale approva, con propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, definendo le modalità del loro finanziamento.

Art. 18

Attuazione

1.   La Giunta provinciale definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, le modalità per l’esercizio dei diritti dei cittadini di cui all’articolo 14, comma 2, ed identifica linee di indirizzo e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto agli articoli 15 e 16, nonché per l’attuazione delle iniziative previste all’articolo 17.

Capo VII

Ricerca, innovazione, pubblica amministrazione e territorio

Art. 19

Innovazione nella pubblica amministrazione

1.   Con riferimento agli obiettivi definiti dall’articolo 2, la Provincia riconosce il contributo positivo che i risultati della ricerca possono fornire ai processi di innovazione della pubblica amministrazione, sia in termini di disponibilità di soluzioni innovative, che di maggiore qualità dei processi decisionali.

2.   La Provincia promuove l’innovazione e la crescita della produttività del territorio attraverso il rafforzamento della domanda pubblica di servizi innovativi, l’innovazione nel settore privato, nonché l’orientamento della ricerca applicata alle caratteristiche del territorio.

Art. 20

Contributo della ricerca all’innovazione nella pubblica amministrazione

1.   Per il conseguimento di quanto previsto dall’articolo 19, la Provincia promuove, nell’ambito degli accordi di programma di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), un maggiore orientamento delle attività di ricerca al soddisfacimento delle esigenze di innovazione pubbliche e al tempo stesso un maggiore utilizzo di soluzioni innovative nella pubblica amministrazione.

2.   La strategia di cui all’articolo 21, comma 1, evidenzia, anche attraverso le elaborazioni del comitato tecnico-scientifico per la ricerca previsto dall’articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca, il contributo che il sistema della ricerca può portare all’innovazione della pubblica amministrazione.

3.   Il PGSS previsto dall’articolo 21 descrive, anche attraverso l’utilizzo dei risultati del comitato di valutazione della ricerca previsto dall’articolo 24 della legge provinciale sulla ricerca, la quota di innovazione ottenuta con il contributo delle attività di ricerca.

Capo VIII

Programmazione e strumenti di coordinamento

Art. 21

Programmazione di settore

1.   In armonia con gli obiettivi e le linee prioritarie del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce, con riferimento all’intera legislatura, la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale, nell’ambito della quale individua le aree e i progetti di sviluppo, evolutivi e innovativi, da realizzare mediante i soggetti del sistema pubblico provinciale.

2.   In coerenza con la strategia di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva a cadenza annuale, secondo le procedure e le modalità stabilite con propria deliberazione, il piano generale di sviluppo del SINET (PGSS).

3.   Il PGSS individua gli interventi da realizzare nell’anno di riferimento, indicando le risorse necessarie per l’attuazione degli investimenti e per la gestione degli stessi e le relative fonti di finanziamento, i soggetti coinvolti, nonché i tempi e le modalità di attuazione. Il piano quantifica altresì le risorse finanziarie del bilancio pluriennale necessarie per garantire il completamento degli interventi programmati.

4.   Il PGSS sostituisce il piano degli investimenti per il SIEP di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).

Art. 22

Comitato permanente per l’evoluzione del SINET

1.   E’ istituito il comitato permanente per l’evoluzione del SINET con il compito di garantire il carattere cooperativo di tutti i soggetti aderenti al sistema, come previsto dall’articolo 5, comma 1.

2.   Il comitato può formulare proposte per l’elaborazione della strategia provinciale di cui all’articolo 21, comma 1. Il comitato esprime inoltre il proprio parere sulla proposta di PGSS anche formulando, in tale sede, ulteriori proposte alla Giunta provinciale. Il comitato verifica, inoltre, lo stato di attuazione del PGSS in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia provinciale.

3.   La Giunta provinciale individua la composizione ed effettua la nomina del comitato di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di approvazione di questa legge. La composizione del comitato assicura la qualificata rappresentanza dei soggetti del SINET di cui all’articolo 5, integrati con rappresentanti delle associazioni degli utenti, del sistema della ricerca e delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del FLOSS.

4.   Il comitato definisce, nella prima riunione, le proprie regole di funzionamento e di assunzione delle decisioni.

5.   La segreteria tecnica del comitato è assicurata dalla struttura provinciale competente.

6.   La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1.   Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5, 6, 13, 16 e 17 di questa legge si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.15.110 (Oneri di gestione del sistema informativo elettronico provinciale) e 15.15.210 (Investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale), a seguito delle minori spese derivanti dall’abrogazione degli articoli 1 e 2, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1980, nonché a seguito dell’applicazione dell’articolo 8 di questa legge.

2.   Le spese discrezionali derivanti dall’applicazione degli articoli 8, comma 3, e 11, comma 3, di questa legge, sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3.   La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Art. 24

Abrogazioni e disposizione transitoria

1.   Sono abrogati:

a)   l’articolo 1, il comma 1 dell’articolo 2 e l’articolo 7 bis della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale);

b)   l’articolo 6 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

c)   l’articolo 8 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

d)   l’articolo 14 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2.   L’articolo 1, il comma 1 dell’articolo 2, e l’articolo 7 bis della legge provinciale n. 10 del 1980 continuano ad applicarsi fino alla data individuata dalla deliberazione prevista dall’articolo 5, comma 7.

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