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Ddl Mauro Bondi

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia Autonoma di Trento

Relazione accompagnatoria

È difficile immaginare cosa sarebbe il lavoro quotidiano di ogni cittadino, di ogni azienda e della Pubblica Amministrazione se si tornasse indietro di 20 anni, senza computer e i sistemi informatici odierni. Il progresso informatico ha cambiato radicalmente il lavoro e anche il tempo libero di ognuno, rendendo possibile una società sempre in rete e connessa.

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia Autonoma di Trento

Relazione accompagnatoria

È difficile immaginare cosa sarebbe il lavoro quotidiano di ogni cittadino, di ogni azienda e della Pubblica Amministrazione se si tornasse indietro di 20 anni, senza computer e i sistemi informatici odierni. Il progresso informatico ha cambiato radicalmente il lavoro e anche il tempo libero di ognuno, rendendo possibile una società sempre in rete e connessa. Questo processo di informatizzazione ha però dei limiti dovuti ad un sostanziale mercato monopolistico del software, come ha recentemente sentenziato anche la Corte di Giustizia Europea. Un mercato monopolistico che da un lato rischia di rallentare il processo di innovazione nel settore e, soprattutto, imbriglia la quasi totalità dei cittadini ad un’unica società di software.

Il presente disegno di legge non si basa solo sulla volontà di improntare sempre più la nostra pubblica amministrazione a criteri di economicità e di funzionalità, come del resto prevede la Costituzione italiana, ma si basa anche e soprattutto su una convinzione culturale e politica assai più profonda: il free software o software libero, che con il disegno di legge si propone di incentivare nella diffusione e nell’utilizzo, è una scelta strategica, sia per garantire l’indipendenza culturale ed economica rispetto a poche imprese multinazionali monopoliste, quanto per garantire nella pratica una nuova democrazia trasparente e una nuova cittadinanza elettronica uguale per tutti i cittadini.

Fortunatamente il pluralismo informatico non è più una chimera: proprio grazie allo sviluppo della tecnologia e della filosofia open source si ha una crescita esponenziale anche in Trentino dell’utilizzo di sistemi aperti che si sviluppano e rendono possibile un’alternativa informatica sicura e trasparente alle piattaforme proprietarie dominanti.

Incentivare l’adozione di software liberi è prima di tutto una scelta di democrazia, di uguaglianza oltre le barriere culturali, simboliche ed economiche imposte dalle sole leggi di un mercato spesso selvaggio, che limita la partecipazione, l’accesso all’innovazione.

Free software e open source significano:

  • pluralismo e libertà di accesso – senza vincoli economici o culturali – alla società dell’informazione e alla rete INTERNET;
  • solidarietà di culture, capacità cooperativa, possibilità di collaborazione oltre la semplice voglia di immediato profitto;
  • incentivare una pratica di scambio e di diffusione di esperienze e di contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra realtà associative e culturali.

È a partire da questi stessi principi e valori, e proprio a conferma dell’affidabilità e dell’efficienza dei free software, che le principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi e dei software liberi.

È proprio per l’economicità, l’efficienza e le enormi potenzialità collaborative che diverse amministrazioni in Emilia Romagna, in Toscana e più recentemente il Comune di Roma, stanno ormai riconvertendo i loro principali sistemi informatici utilizzando l’open source e il free software.

Pertanto, anche alla luce di esperienze straniere e italiane, credo sia ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare l’utilizzo e la diffusione del free software, favorendo la cessione gratuita del software libero, come definito ai sensi dell’articolo 2 della presente proposta di legge.

La diffusione di sistemi operativi liberi andrà sostenuta attraverso obblighi precisi per la pubblica amministrazione, specifici incentivi per la ricerca, campagne ed iniziative delle istituzioni formative.

L’articolato

Il disegno di legge si compone di 10 articoli suddivisi in 5 capi.

Il capo I raccoglie i principi generali con le finalità e gli obbiettivi della legge esplicitati nell’articolo 1. L’articolo 2 riporta le definizioni di licenza di software libero, software libero, programma per elaboratore a codice sorgente aperto, software proprietario, formati di dati liberi.

Il capo II raccoglie le norme su accessibilità, sicurezza e diritto allo sviluppo portabile. L’articolo 3 impegna la Provincia, gli enti, le agenzie da essa dipendenti ed i comprensori ad assicurare l’accesso e la pubblicità degli atti anche in formato elettronico ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi. L’articolo 4 chiarisce che anche nella trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza devono essere utilizzati programmi a codice sorgente aperto e che i codici sorgente di questi programmi devono essere conservati per permettere future verifiche riguardo agli standard di sicurezza.

Il capo III, con l’articolo 5, impone alla Provincia, agli enti e agenzie da essa dipendenti nonché ai comprensori di utilizzare per le proprie attività solo programmi dei quali detengano i codici sorgente. Si tratta di una norma volta a garantire la sicurezza delle amministrazioni e dei cittadini che ad esse si rivolgono.

Il capo IV raccoglie le norme relative alla pubblica istruzione alla ricerca ed allo sviluppo. L’articolo 6 impone alla Provincia di elaborare annualmente programmi di ricerca specifici sul software libero. L’articolo 7 prevede che la scuola ed i programmi didattici tengano conto dei principi della legge e che la Provincia riconosca il valore formativo del software libero e ne favorisca l’insegnamento. L’articolo 8 detta norme sulla formazione e la consulenza.

Nel capo V sono riportate le disposizioni finali relative ai regolamenti attuativi (articolo 9) e alle norme transitorie (articolo 10). In proposito si è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per monitorare l’attuazione della legge nei suoi primi tre anni di applicazione e di un comitato tecnico di settore per monitorare il progresso e la funzionalità dei nuovi sistemi e software.

Cons. Mauro Bondi


Trento, 5 maggio 2004

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia Autonoma di Trento

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità ed obiettivi della legge
  1. La Provincia Autonoma di Trento favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
  2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell’art. 2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull’economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, imparzialità e economicità dell’attività amministrativa, predilige l’uso di software libero.
Art. 2 – Definizioni
  1. Ai fini della presente legge si definiscono:

    1. licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
    2. software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);
    3. programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
    4. software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
    5. formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tali formati di dati.

CAPO II – ACCESSIBILITÀ, SICUREZZA E DIRITTO ALLO SVILUPPO PORTABILE

Art. 3 – Documenti
  1. La provincia assicura l’accesso e la pubblicità dei suoi atti anche in formato elettronico, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi. Gli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla provincia, nonché i comprensori, gli enti e gli istituti di ricerca dipendenti dalla Provincia assicurano in maniera analoga l’accesso e la pubblicità dei loro atti.
  2. Qualora si renda necessario l’uso di formati non liberi la Provincia Autonoma di Trento, i suoi enti, aziende, agenzie, i comprensori, gli enti ed istituti di ricerca dipendenti dalla Provincia sono tenuti a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi e in conformità con i criteri di comparazione di cui all’art. 4 della Direttiva 19 dicembre 2003 in tema di sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni. Le stesse sono tenute a rendere disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati in formato libero.
Art. 4 – Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza
  1. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 utilizzano programmi per elaboratore a codice sorgente aperto nella trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo il codice di protezione dei dati personali di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza.
  2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati per il trattamento di dati personali e sensibili devono essere conservati per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
  3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all’interessato ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Il trattamento dei dati personali tramite strumenti elettronici implementati con sistemi e programmi a codice aperto deve comunque avvenire nel rispetto del livello minimo di sicurezza e di protezione di tali dati adottando tutte le misure di cui all’art. 33 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, avendo facoltà di adottare misure protettive di più alto valore di sicurezza.

CAPO III – SOFTWARE LIBERO

Art. 5 – Obbligo di Software libero
  1. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 utilizzano nella propria attività programmi per elaboratore elettronico dei quali detengano il codice sorgente.
  2. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alle proprie attività, privilegiano programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore dove consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l’amministrazione.

CAPO IV – PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 6 – Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo
  1. La giunta provinciale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 7 – Istruzione scolastica
  1. La Provincia Autonoma di Trento favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’istruzione pubblica. La Provincia Autonoma di Trento riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell’insegnamento.
Art. 8 – Formazione e consulenza
  1. La Provincia Autonoma di Trento provvedere ad individuare consulenti o società di consulenza ai fini di migliorare l’attuazione, la migrazione da altri sistemi, lo sviluppo e la diffusione delle strutture e dei componenti open source con specifico riguardo agli aspetti della sicurezza informatica e la tutela dei dati personali.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Regolamenti attuativi
  1. La Provincia Autonoma di Trento, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è tenuta ad emanare i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero, i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e dei progetti per l’adozione di soluzioni di software libero.
Art. 10 – Norma transitoria
  1. È costituito un gruppo di lavoro provinciale per monitorare l’attuazione della presente legge nei primi tre anni dalla sua approvazione.
  2. È costituito un comitato tecnico di settore composto da professionisti o consulenti esperti nella materia per monitorare il progresso e la funzionalità anche dal punto di vista legale dei nuovi sistemi e software.

Aggiornamento (13/10/2005): iniziate le audizioni in merito al disegno di legge. Sentiti il Consorzio innovazione, Assindustria, Itc-Irst e Università.

Aggiornamento (10/8/2005): Bondi ha scritto un’interrogazione a cui Salvatori ha risposto, entrambi disponibili online.

Aggiornamento (1/6/2004): il testo originale della proposta di legge, le note al testo (alcune piuttosto significative e positive, vedi la spiegazione al riferimento alla Direttiva 19 Dicembre 2003 nell’articolo 3) sono disponibili sul sito del consiglio provinciale.

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