È difficile immaginare cosa sarebbe il lavoro quotidiano di ogni cittadino, di ogni azienda e della Pubblica Amministrazione se si tornasse indietro di 20 anni, senza computer e i sistemi informatici odierni. Il progresso informatico ha cambiato radicalmente il lavoro e anche il tempo libero di ognuno, rendendo possibile una società sempre in rete e connessa. Questo processo di informatizzazione ha però dei limiti dovuti ad un sostanziale mercato monopolistico del software, come ha recentemente sentenziato anche la Corte di Giustizia Europea. Un mercato monopolistico che da un lato rischia di rallentare il processo di innovazione nel settore e, soprattutto, imbriglia la quasi totalità dei cittadini ad un'unica società di software.
Il presente disegno di legge non si basa solo sulla volontà di improntare sempre più la nostra pubblica amministrazione a criteri di economicità e di funzionalità, come del resto prevede la Costituzione italiana, ma si basa anche e soprattutto su una convinzione culturale e politica assai più profonda: il free software o software libero, che con il disegno di legge si propone di incentivare nella diffusione e nell'utilizzo, è una scelta strategica, sia per garantire l'indipendenza culturale ed economica rispetto a poche imprese multinazionali monopoliste, quanto per garantire nella pratica una nuova democrazia trasparente e una nuova cittadinanza elettronica uguale per tutti i cittadini.
Fortunatamente il pluralismo informatico non è più una chimera: proprio grazie allo sviluppo della tecnologia e della filosofia open source si ha una crescita esponenziale anche in Trentino dell'utilizzo di sistemi aperti che si sviluppano e rendono possibile un'alternativa informatica sicura e trasparente alle piattaforme proprietarie dominanti.
Incentivare l'adozione di software liberi è prima di tutto una scelta di democrazia, di uguaglianza oltre le barriere culturali, simboliche ed economiche imposte dalle sole leggi di un mercato spesso selvaggio, che limita la partecipazione, l'accesso all'innovazione.
Free software e open source significano:
È a partire da questi stessi principi e valori, e proprio a conferma dell'affidabilità e dell'efficienza dei free software, che le principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi e dei software liberi.
È proprio per l'economicità, l'efficienza e le enormi potenzialità collaborative che diverse amministrazioni in Emilia Romagna, in Toscana e più recentemente il Comune di Roma, stanno ormai riconvertendo i loro principali sistemi informatici utilizzando l'open source e il free software.
Pertanto, anche alla luce di esperienze straniere e italiane, credo sia ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare l'utilizzo e la diffusione del free software, favorendo la cessione gratuita del software libero, come definito ai sensi dell'articolo 2 della presente proposta di legge.
La diffusione di sistemi operativi liberi andrà sostenuta attraverso obblighi precisi per la pubblica amministrazione, specifici incentivi per la ricerca, campagne ed iniziative delle istituzioni formative.
Il disegno di legge si compone di 10 articoli suddivisi in 5 capi.
Il capo I raccoglie i principi generali con le finalità e gli obbiettivi della legge esplicitati nell'articolo 1. L'articolo 2 riporta le definizioni di licenza di software libero, software libero, programma per elaboratore a codice sorgente aperto, software proprietario, formati di dati liberi.
Il capo II raccoglie le norme su accessibilità, sicurezza e diritto allo sviluppo portabile. L'articolo 3 impegna la Provincia, gli enti, le agenzie da essa dipendenti ed i comprensori ad assicurare l'accesso e la pubblicità degli atti anche in formato elettronico ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi. L'articolo 4 chiarisce che anche nella trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza devono essere utilizzati programmi a codice sorgente aperto e che i codici sorgente di questi programmi devono essere conservati per permettere future verifiche riguardo agli standard di sicurezza.
Il capo III, con l'articolo 5, impone alla Provincia, agli enti e agenzie da essa dipendenti nonché ai comprensori di utilizzare per le proprie attività solo programmi dei quali detengano i codici sorgente. Si tratta di una norma volta a garantire la sicurezza delle amministrazioni e dei cittadini che ad esse si rivolgono.
Il capo IV raccoglie le norme relative alla pubblica istruzione alla ricerca ed allo sviluppo. L'articolo 6 impone alla Provincia di elaborare annualmente programmi di ricerca specifici sul software libero. L'articolo 7 prevede che la scuola ed i programmi didattici tengano conto dei principi della legge e che la Provincia riconosca il valore formativo del software libero e ne favorisca l'insegnamento. L'articolo 8 detta norme sulla formazione e la consulenza.
Nel capo V sono riportate le disposizioni finali relative ai regolamenti attuativi (articolo 9) e alle norme transitorie (articolo 10). In proposito si è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per monitorare l'attuazione della legge nei suoi primi tre anni di applicazione e di un comitato tecnico di settore per monitorare il progresso e la funzionalità dei nuovi sistemi e software.
Cons. Mauro Bondi
Trento, 5 maggio 2004
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia Autonoma di Trento
Ai fini della presente legge si definiscono:
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